17 Marzo 2023 – L’Agenzia delle Entrate chiarisce come estendere l’agevolazione per i lavoratori impatriati che acquistano un’abitazione in Italia. Riportiamo di seguito la risposta pubblicata su FiscoOggi, rivista online dell’Agenzia fiscale.

IL QUESITO – Al fine di estendere di ulteriori 5 anni l’agevolazione prevista dal regime speciale per i lavoratori impatriati che acquistano un’abitazione, è necessario che la suddetta abitazione sia la prima casa? 1

In presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, il comma 3-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legge n. 34/2019) ha individuato, quale presupposto per poter richiedere l’ampliamento (di ulteriori 5 anni) dei periodi d’imposta agevolabili:

  • l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).

In merito a tale ultimo requisito, la norma non ha disposto che l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale del richiedente il regime speciale. Né il fatto di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato, al momento del nuovo acquisto, impedisce l’accesso all’estensione dell’agevolazione.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha fornito sul tema importanti chiarimenti con la circolare n. 33/2020, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti. Tra le altre cose, in tale documento ha precisato che:

  • l’acquisto va effettuato entro e non oltre i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato (per esempio, un cittadino che è fiscalmente rientrato in Italia nel 2020 può richiedere l’estensione dell’agevolazione se acquista l’immobile entro il 31 dicembre 2024);
  • l’estensione del beneficio non spetta se si acquista solo la nuda proprietà o il diritto di usufrutto, oppure quando, nel periodo compreso dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro anni successivi, si sottoscrive solo un preliminare di compravendita (per esempio, il cittadino che trasferisce la residenza nel 2020 e sottoscrive un preliminare di acquisto nel 2024 non ha diritto all’estensione del beneficio se stipula l’atto di compravendita nel 2025).


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  1. Cfr. risp. Paolo Calderone in FiscoOggi. []