Il contribuente che ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria un atto impositivo, esattivo o impo-esattivo, può richiedere di sospenderne (in via cautelare) l’esecuzione che, generalmente, non è inibita dalla presentazione del ricorso.
La sospensione mira a difendere l’integrità del patrimonio del contribuente e ad evitare che l’esito del giudizio, anche se favorevole, sia tardivo e non possa rimediare al danno subìto per la riscossione.
Nel presente articolo analizzeremo sinteticamente l’istituto della sospensione giudiziale, così come modificata dalla recente riforma del 2022, con particolare attenzione al procedimento di primo grado dinanzi alla CGT.

A cura di Daniele Baldassare Giacalone1

1. L’istituto in sintesi

Il contribuente che ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) un atto impositivo, esattivo o “impo-esattivo”, può richiedere di sospenderne (in via cautelare) l’esecuzione che, generalmente, non è inibita dalla presentazione del ricorso.
La sospensione mira a difendere l’integrità del patrimonio del contribuente e ad evitare che l’esito del giudizio, anche se favorevole, sia tardivo e non possa rimediare al danno subìto per la riscossione.
Il contribuente può presentare istanza di sospensione:

– alla Corte di Giustizia Tributaria cui ha presentato ricorso (c.d. sospensione giudiziale); dopo la sentenza della CGT 1° che ha deciso nel merito, il contribuente (o anche l’Amministrazione Finanziaria) può chiedere la sospensione dell’atto o della sentenza alla CGT di secondo grado;

– all’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria che ha emesso l’atto impugnato (c.d. sospensione amministrativa); questa può essere disposta dall’Ufficio anche in assenza di istanza nell’ambito del potere di autotutela.

Le due forme di sospensione hanno ambiti di applicazione differenti.
Nel presente articolo ci soffermeremo brevemente soltanto sulla sospensione giudiziale, con particolare attenzione al procedimento di primo grado dinanzi alla CGT.

1.1.1. Inquadramento sistematico dell’istituto

L’istituto della tutela cautelare si prefigge la finalità di conservare l’integrità e custodire un determinato bene nel periodo di tempo intercorrente tra l’inizio del procedimento giudiziale e la conclusione dello stesso.
La tutela cautelare salvaguarda, quindi, il ricorrente, nelle more del giudizio, dagli effetti pregiudizievoli degli atti tributari che, in quanto atti immediatamente esecutivi, legittimano comunque l’ente creditore alla riscossione delle somme pretese, in mancanza di apposita sospensiva.
La tutela cautelare può essere richiesta a fronte di una potenziale fondatezza del ricorso e di un verosimile danno, grave e irreparabile, sulla base di una valutazione di carattere sommario. La proposizione della domanda cautelare dà luogo ad un procedimento incidentale che si innesta nell’ambito del processo relativo all’atto che è oggetto di sospensiva.
La sospensione dell’esecuzione dell’atto può essere concessa, pertanto, secondo le ordinarie regole comuni a tutti i settori dell’ordinamento, in presenza di sue condizioni: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Non esiste un elenco degli atti che possono essere oggetto di cautela. Ciò comporta una serie di problematiche, specie per ciò che riguarda gli “atti negativi”, quali i dinieghi di rimborso o di disconoscimento di agevolazioni.
Nel processo tributario ritroviamo l’istituto della tutela cautelare in più circostanze. Più precisamente, l’istituto è applicabile con riferimento:

  1. alla sospensione dell’atto impugnato;
  2. alla sospensione della sentenza impugnata in appello;
  3. alla sospensione della sentenza impugnata per Cassazione;
  4. alla sospensione della sentenza impugnata nel giudizio di revocazione.

1.1.2 Sospensione dell’atto impugnato

L’art. 47 del D.Lgs. n° 546/92, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. f) della Legge n. 130/2022, riconosce al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria.
La motivazione deve esplicitare le ragioni di fatto e gli elementi di diritto a sostegno della necessità di scongiurare il grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dall’immediata esecuzione dell’atto impugnato (periculum in mora), ed una prognosi favorevole dell’esito dell’impugnativa (fumus boni iuris), legittimando dunque il giudice ad accordare la richiesta tutela cautelare.
Dopo la presentazione dell’istanza di sospensione, il presidente della sezione provvederà con decreto alla fissazione dell’udienza per la trattazione nella prima camera di consiglio utile, disponendone la comunicazione alle parti almeno cinque giorni prima.
La Corte, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, si pronuncia nella stessa udienza di trattazione dell’istanza, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente della sezione, delibato il merito, dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del Collegio.
La sospensione, ove concessa, può essere totale o parziale e in alcuni casi subordinata alla prestazione di idonea garanzia (cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa).
Si precisa ulteriormente che per i ricorsi notificati alla data del 16 settembre 2022 a seguito della citata modifica del citato art. 47 del D. Lgs n. 546/92 ad opera dell’art. 4, comma 1 lett. f) della Legge 130/2022:

a) la data dell’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può essere fissata oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza;

b) l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia;

c) la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”, ovvero per i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili;

d) la sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma dell’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è concessa anche in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione ex art. 47 del D. Lgs. n. 546/92.

Dall’emanazione del provvedimento cautelare, la trattazione della controversia deve avvenire non oltre novanta giorni, e i suoi effetti cessano dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado.
Previa istanza motivata di parte, è altresì ammessa la revoca o la modifica del provvedimento cautelare.
Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.


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  1. Daniele Baldassare Giacalone è co-fondatore dello studio internazionale SLTG & Partners, avvocato cassazionista, dottore commercialista e revisore legale in Italia; solicitor ed ACA in Inghilterra e Galles. []