Conosci l’Authorized Economic Operator (A.E.O.)?

L’AEO è un operatore doganale che è considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati benefici in tutta l’Unione europea. Nel giugno 2005 il Consiglio dell’OMC (organizzazione mondiale del commercio) ha adottato il SAFE Framework of Standards per garantire e agevolare il commercio globale (SAFE Framework) che fungerebbe da deterrente per il terrorismo internazionale, garantire entrate e promuovere l’agevolazione degli scambi in tutto il mondo. Gli USA sono stati i primi a implementarlo con l’introduzione del Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT).

Tale concetto è stato introdotto come uno dei principali elementi del cosiddetto ‘emendamento sicurezza’ (Reg. CE n. 648/2005) attraverso l’inserimento dell’art. 5-bis nel previgente Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992) Il successivo Reg. Ce n. 1875/2006 ha provveduto a completarne la disciplina, modificando le disposizioni attuative del CDC (c.d. DAC) con l’inserimento degli artt. da 14-bis a 14-quinvicies. L’AEO trova oggi la propria base giuridica nel Codice doganale dell’Unione (CDU – Reg. UE n. 952/2013), nel relativo Regolamento Delegato (RD – Reg. UE 2015/2446) e nel Regolamento di Esecuzione (RE – Reg. UE 2015/2447), in particolare agli artt. da 38 a 41 del CDU e agli artt. da 23 a 30 RD e da 24 a 35 RE.

L’Operatore Economico Autorizzato (AEO) trova le sue origini nell’Authorized Person, figura che viene definita dalla Revised Kyoto Convention sulla semplificazione e ‘armonizzazione delle procedure doganali
(WCO – World Customs Organization, giugno 1999, modificata nel 2006) come un operatore che, uniformandosi a criteri quali la comprovata osservanza della normativa doganale e un soddisfacente sistema di gestione delle attività commerciali, gode di determinati vantaggi in ambito doganale.

Dal 1° Maggio 2016 nei 28 Stati membri dell’U.E. è entrato in vigore il cosiddetto “pacchetto Codice Doganale dell’Unione” costituito da:

  • Codice doganale dell’Unione (CDU) – Reg.(UE) n.952/2013
  • Regolamento delegato (RD) – Reg.(UE) n.2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (RE) – Reg.(UE) n. 2015/2447
  • Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT) – Reg.(UE) n. 341/2016

Tali regolamenti hanno modificato il pre-esistente quadro di riferimento che regola la procedura per il rilascio dello status di Operatore Economico Autorizzato e i relativi benefici.

Il Codice Doganale dell’Unione prevede che tale status sia attestato, non più con una certificazione ma con due tipi di autorizzazione: AEO/ semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e quindi possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.

Possono ottenere lo status tutti gli operatori economici, e i loro partner commerciali, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendano parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

Al fine di ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri. Alcuni sono comuni ai due tipi di autorizzazione:

  • la conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi con l’attività economica;
  • possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti;
    garantire la solvibilità finanziaria.

Il richiedente l’autorizzazione AEOC deve dimostrare di possedere anche:

  • adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali.

Il richiedente l’autorizzazione AEOS deve dimostrare di possedere:

  • adeguati standard di sicurezza.

I criteri per ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato vengono valutati tenendo conto del tipo di operatore economico (società di persone o società di capitali) della sua dimensione (piccola, media, grande impresa) e del loro ruolo che questo ricopre nella catena di approvvigionamento internazionale. Si tiene conto, inoltre, di altre caratteristiche come la dimensioni e la complessità delle attività svolte e il tipo di merci trattate

L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente, comunque, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta e indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.

L’Operatore Economico Autorizzato non è tenuto a esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di AEO. Infatti ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i partner commerciali dell’operatore interessato.

Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, audit doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte. Ciò faciliterà il processo di autorizzazione AEO.


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