Nel ricorso tributario, l’intervento volontario dell’ufficio finanziario non è consentito. Lo ha stabilito la sezione ventidue della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia nella sentenza n. 2655/2023. La contestazione trae origine dal ricorso presentato per opporre una intimazione di pagamento con cui si richiedeva la liquidazione di Iva per l’anno 2013 e imposta di Bollo del 2009. La notifica del ricorso venne effettuata solo nei confronti dell’Agenzia della riscossione. Costituendosi in giudizio (oltre il sessantesimo giorno) il concessionario della riscossione eccepiva che unico soggetto destinatario delle doglianze doveva essere l’Agenzia delle entrate di Milano 2, ufficio controlli. Quindi, solo a seguito di intervento volontario, si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate di Milano 2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como accoglieva il ricorso per tardivo deposito dei documenti ed irrituale costituzione degli uffici. Il contribuente presentava ricorso in appello contro la sentenza, poiché le spese legali relative al processo di primo grado erano state compensate. ADER si costituiva tardivamente anche in questo giudizio. La CGT di secondo grado della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado, procedendo con l’annullamento della pretesa erariale. La Corte ha rilevato l’illegittimità dell’intervento volontario dell’Amministrazione Finanziaria. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aggiunge che l’art. 14, del dlgs n.546/92 espressamente prevede e disciplina l’intervento e la chiamata in giudizio solo di soggetti “privati” che, insieme al “ricorrente”, sono destinatari dell’atto impugnato e possono essere parti nel rapporto tributario controverso. In sostanza la norma è nata soltanto per la parte ricorrente, e ammettere la possibilità alla parte pubblica resistente di effettuare un intervento volontario, costituirebbe un modo per raggirare la norma ex art. 39 del dlgs n. 112/99 che impone “a pena di decadenza” la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario.