In questo post viene sintetizzato il regime fiscale agevolato per i pensionati che trasferiscono la residenza dall’estero in italia, inclusa la novella del 2026. Il regime prevede un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi esteri per dieci anni. Viene inoltre esaminato il contributo introdotto dalla Regione Siciliana, pari al 50% dell’Irpef versata, elevabile al 60% nei Comuni sotto i 5 mila abitanti, non cumulabile con il regime del 7%.
A cura dell’Avv. Dott. Daniele Baldassare Giacalone
Presidente dell’Institute of Taxation, Customs and International Trade Practitioners, Vice Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Palermo
Imposizione ridotta per dieci anni
I pensionati titolari di redditi erogati da soggetti esteri possono beneficiare di un’imposta sostitutiva del 7% trasferendo la residenza fiscale in Italia. Il regime opzionale, disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR, riguarda tutte le categorie di reddito prodotte all’estero e può essere applicato per dieci periodi d’imposta: quello del trasferimento e i nove successivi.
L’agevolazione è riservata a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e sceglie un Comune con non più di 30 mila abitanti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia. Il nuovo limite demografico, introdotto dall’articolo 26 della legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026) e in vigore dal 7 aprile 2026, ha sostituito la precedente soglia di 20 mila residenti. Il beneficio è riconosciuto, alle stesse condizioni demografiche, anche nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (L’Aquila) e dai terremoti del Centro Italia 2016-2017 (ex Dl 189/2016).
Per verificare il numero degli abitanti si utilizza il dato Istat riferito al primo gennaio dell’anno precedente all’avvio dell’opzione. Tale valore resta valido per tutta la durata del regime, salvo il trasferimento in un altro Comune agevolabile. Dal secondo anno, infatti, il pensionato può cambiare residenza scegliendo un altro centro che rispetti i requisiti previsti.
L’opzione diventa efficace con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento. Il contribuente deve indicare l’ultima giurisdizione di residenza fiscale, lo Stato in cui ha sede il soggetto che eroga la pensione, i redditi esteri interessati e gli eventuali Paesi che intende escludere dal regime.
L’imposta del 7% va versata ogni anno in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, mediante modello F24 (codice tributo 1899). L’opzione può essere revocata, mentre si decade dal beneficio se vengono meno i requisiti o se il pagamento è omesso o insufficiente. È possibile rimediare entro la scadenza del saldo dell’anno successivo, pagando interessi e sanzioni. Revoca e decadenza impediscono una nuova adesione.
Il rimborso introdotto dalla Regione Siciliana
L’articolo 25 della legge regionale siciliana 1/2026 riconosce per tre anni un contributo pari al 50% dell’Irpef dovuta e versata, fino a 100 mila euro annui. È rivolto a chi, tra il 2026 e il 2028, trasferisce dall’estero residenza e domicilio fiscale in Sicilia, percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati oppure pensioni tassabili in Italia e acquista o recupera un immobile entro dodici mesi. Il contributo sale al 60% per l’acquisto di una casa in un Comune con meno di 5 mila abitanti. La misura non è cumulabile con il regime del 7%.
Sarà l’applicazione concreta a chiarire la piena armonia tra la disciplina regionale e quella nazionale.
Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere esclusivamente informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale, tributaria o legale. Normativa, prassi e interpretazioni possono essere soggette a modifiche; si raccomanda pertanto di verificare i requisiti applicabili al singolo caso e di rivolgersi a un professionista qualificato.
