Residenza fiscale Italia-UK: quando il domicilio inglese resta valido anche dopo il rientro

Il rientro in Italia non basta a cancellare il domicilio inglese

Una recente decisione della Court of Appeal di Londra fa chiarezza su un tema cruciale per chi si muove tra Regno Unito e Italia: residenza e domicilio non sono la stessa cosa, e il rientro in Italia, da solo, non estingue automaticamente il domicilio inglese. In questo breve articolo proveremo a sintetizzare i fatti e i principi di diritto statuiti dalla Corte inglese (1).

Il caso

Con la sentenza Ferrara v Ferrara [2026] EWCA Civ 512, la Court of Appeal è tornata a occuparsi di uno dei nodi più delicati del diritto internazionale privato inglese: il domicile, nozione distinta sia dalla residenza sia dalla cittadinanza, che nel diritto inglese resta decisivo per stabilire quale giurisdizione sia competente a decidere una controversia familiare.

I due coniugi si erano conosciuti a Londra nella metà degli anni 2000, dopo che entrambi vi si erano stabiliti autonomamente in precedenza. Avevano iniziato a convivere in un quartiere centrale della città, dove poco dopo avevano acquistato l’abitazione coniugale. Il matrimonio era stato celebrato in Italia nel 2008, con rientro immediato in UK per vivere a Londra. In Italia i coniugi avevano inoltre sottoscritto un accordo di separazione dei beni secondo il diritto italiano.

Nel 2019 il marito si è trasferito a vivere in Italia; nel corso della stessa estate lo hanno raggiunto la moglie e i due figli, nati a Londra e titolari di più cittadinanze. La casa coniugale londinese è stata venduta alcuni anni dopo il trasferimento, in un momento prossimo alla crisi del rapporto coniugale, sopraggiunta nel 2023.

Nel 2024 la moglie ha avviato il procedimento di divorzio in Inghilterra, sostenendo di aver conservato il proprio domicilio inglese nonostante gli anni trascorsi in Italia; sostanzialmente in parallelo, il marito ha avviato un procedimento anche in Italia. Quest’ultimo si è opposto alla competenza dei giudici inglesi, sostenendo che il trasferimento in Italia avesse fatto venir meno il domicilio della moglie nel Regno Unito e che, in ogni caso, l’Italia fosse la sede più appropriata per la controversia, anche alla luce dell’accordo di separazione dei beni sottoscritto al momento del matrimonio.

La causa era quindi arrivata prima davanti all’Alta Corte inglese (High Court, Family Division), che nel luglio 2025 aveva riconosciuto il domicilio inglese della moglie e la competenza dei giudici inglesi, respingendo la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dal marito. Quest’ultimo ha impugnato tale decisione, e la Court of Appeal si è pronunciata sull’appello nell’aprile 2026, respingendolo integralmente.

Perché il trasferimento non ha estinto il domicilio inglese

Il cuore della vicenda riguarda la distinzione, spesso sottovalutata, tra residenza e domicilio nel diritto inglese. Il domicilio non coincide con il luogo in cui si vive, non è determinato dalla residenza fiscale né dalla nazionalità: è possibile risiedere altrove per anni e conservare comunque il proprio domicilio di scelta inglese, purché permanga l’intenzione di farvi ritorno, o comunque di non stabilirsi in modo permanente o indefinito altrove.

Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la moglie avesse acquisito un domicilio di scelta inglese ben prima del trasferimento in Italia, in ragione del legame con l’Inghilterra sviluppato nel corso della gran parte della propria vita adulta, e che non lo avesse successivamente perso. A tale conclusione si era giunti valutando, tra l’altro: la riluttanza della moglie rispetto al trasferimento, presentato come una decisione già presa dal marito; la sua opposizione, documentata anche tramite corrispondenza scritta, alla vendita della casa londinese, alle cui trattative aveva comunque dovuto partecipare; e più in generale l’assenza di un’intenzione, da parte sua, di stabilirsi in modo permanente o indefinito in Italia — pur non essendo necessario, secondo i principi richiamati dalla Corte, che esistesse un piano concreto di rientro affinché il domicilio di scelta originario fosse considerato conservato.

La Court of Appeal, chiamata a valutare se questa conclusione fosse viziata da errori di diritto o manifestamente non sorretta dalle prove, ha ritenuto che l’analisi del giudice di primo grado fosse legittima e adeguatamente motivata, respingendo le censure del marito su questo punto.

Il secondo profilo: la sede più appropriata

Anche a domicilio inglese accertato, il marito ha sostenuto che la causa dovesse comunque essere decisa in Italia, in quanto sede più appropriata. Anche su questo punto i giudici hanno confermato la decisione di primo grado, evidenziando che la parte che richiede la sospensione del procedimento inglese deve dimostrare che l’altra giurisdizione sia chiaramente più appropriata, sulla base di una valutazione ampia di tutte le circostanze del caso — non limitata ai soli aspetti strettamente processuali.

Tra gli elementi valorizzati vi erano, in sintesi: il legame prevalente di entrambe le parti con l’Inghilterra per gran parte della loro vita adulta; il fatto che il procedimento italiano non fosse ancora giunto, per ragioni procedurali, a un esame nel merito del divorzio, mentre quello inglese poteva proseguire senza analoghi ostacoli; le differenze tra i rimedi finanziari disponibili nei due ordinamenti, posto che l’accordo di separazione dei beni avrebbe limitato sensibilmente i poteri del giudice italiano; e la concreta possibilità, qualora il procedimento fosse proseguito in Italia, che la parte più debole dal punto di vista economico si trovasse comunque a dover promuovere un’ulteriore azione in Inghilterra ai sensi della normativa sui rimedi finanziari post-divorzio estero, con conseguente duplicazione di tempi e costi.

Un principio di portata generale

Il messaggio che emerge dalla pronuncia è chiaro: la valutazione del domicilio richiede un’analisi concreta e complessiva della situazione personale e familiare, che tenga conto di elementi quali:

  • l’intenzione, effettiva e dimostrabile, di stabilire la propria dimora permanente o indefinita in un determinato luogo;
  • i legami familiari e personali maturati nel tempo;
  • gli interessi economici e patrimoniali;
  • le attività professionali svolte;
  • l’effettivo centro degli interessi della persona.

La sentenza ribadisce che l’accertamento del domicilio è un’indagine essenzialmente soggettiva sull’intenzione della persona, per la quale è richiesta una prova solida e convincente prima che un domicilio acquisito possa ritenersi abbandonato; il mero trasferimento fisico, anche prolungato, non è di per sé sufficiente.

Il parallelismo con la nuova residenza fiscale italiana

Il tema assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce delle modifiche introdotte in Italia dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che dal periodo d’imposta 2024 ha riscritto l’articolo 2, comma 2, del TUIR. Nella versione vigente, è considerata fiscalmente residente in Italia la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta, si trovi in almeno una di queste condizioni: abbia la residenza ai sensi del codice civile (dimora abituale); abbia il domicilio nel territorio dello Stato, oggi definito in modo autonomo rispetto alla nozione civilistica come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari; oppure sia semplicemente presente sul territorio italiano, anche per frazioni di giorno.

La riforma ha quindi valorizzato, anche nel nostro ordinamento, il criterio dei legami personali e familiari come indice autonomo di collegamento con il territorio — un approccio che dialoga, pur con logiche e finalità diverse, con quello adottato dai giudici inglesi nel caso in esame. In entrambi i sistemi, il dato meramente anagrafico o l’assenza fisica da un Paese non sono sufficienti, da soli, a determinare l’uscita da un certo status giuridico: ciò che conta è la ricostruzione sostanziale del centro degli interessi della persona.

Le implicazioni per famiglie, imprenditori e patrimoni internazionali

Per chi vive o pianifica un trasferimento tra Italia e Regno Unito, la lezione di questa vicenda è di metodo prima ancora che di merito: la pianificazione di un trasferimento internazionale non può limitarsi alla sola residenza anagrafica o fiscale. Occorre valutare in modo coordinato:

  • gli effetti civilistici, in particolare la nozione di domicilio nei sistemi di common law, rilevante per il diritto di famiglia e per l’individuazione del foro competente;
  • i profili successori, spesso legati proprio al domicilio anziché alla residenza;
  • gli aspetti patrimoniali, specie in presenza di accordi prematrimoniali o regimi di separazione dei beni stipulati in un ordinamento diverso da quello in cui si radicherà la vita familiare;
  • gli impatti fiscali nei diversi Paesi coinvolti, alla luce delle rispettive normative interne e delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Un trasferimento non pianificato, o pianificato guardando a un solo profilo — ad esempio quello meramente fiscale — rischia di lasciare scoperti aspetti determinanti, come dimostra la vicenda qui esaminata: proprio la persistenza del domicilio inglese ha aperto alla parte interessata l’accesso a un regime di tutele patrimoniali più ampio di quello previsto dal diritto italiano. Un ulteriore esempio di quanto sia fondamentale una pianificazione internazionale integrata prima e non dopo.


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(1) Disclaimer: il presente articolo offre una sintesi divulgativa della sentenza Ferrara v Ferrara [2026] EWCA Civ 512 e non ne costituisce un’analisi esaustiva. Alcuni dettagli fattuali riportati da diverse fonti giornalistiche relative al caso non sono tra loro pienamente coincidenti; per tale ragione, dove necessario, i fatti sono stati descritti in forma generale. Per una ricostruzione precisa e completa della vicenda, dei fatti di causa e delle motivazioni della decisione, si raccomanda la consultazione diretta del testo integrale della sentenza.