Sommario
- Accertamento con adesione: istanza del contribuente e nuove regole dal 2025
- Che cos’è l’accertamento con adesione?
- Quando può essere presentata l’istanza?
- Quali sono gli effetti dell’istanza?
- Il ricorso comporta rinuncia all’istanza?
- Entro quando l’Ufficio deve invitare il contribuente?
- È possibile presentare una seconda istanza?
- Domande frequenti sull’accertamento con adesione
- Conclusioni
Accertamento con adesione: istanza del contribuente e nuove regole dal 2025
Scopri come funziona l’accertamento con adesione dopo la riforma 2025: quando presentare l’istanza, quali termini si sospendono, effetti sul ricorso e vantaggi per il contribuente. Leggi la nostra breve guida, che commenta il novellato articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997.
L’accertamento con adesione è uno degli strumenti più rilevanti per evitare contenziosi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
Che cos’è l’accertamento con adesione?
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute, sanzioni e interessi ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite con il fisco.
È un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
Chi è ammesso?
Tutti i contribuenti:
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- persone fisiche
- società di persone
- associazioni professionali
- società di capitali
- enti
Quando si propone?
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- Dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione, verifica).
- Dopo aver ricevuto uno schema di atto.
- Dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.
L’articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997, nella versione vigente dal 13 giugno 2025, disciplina l’istanza del contribuente, i termini di presentazione, gli effetti sospensivi e i rapporti con il contraddittorio preventivo.
Quando può essere presentata l’istanza?
1. Dopo accessi, ispezioni o verifiche fiscali
Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 52 del DPR n. 633/1972 può chiedere all’Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento.
Tale richiesta è finalizzata all’eventuale definizione della pretesa tributaria mediante adesione.
2. In presenza di contraddittorio preventivo
Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto prevista dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente.
È inoltre possibile presentare l’istanza nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento, dell’avviso di rettifica o dell’atto di recupero, purché tale atto sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto.
3. Dopo la notifica di un avviso di accertamento
Quando al contribuente sia notificato un avviso di accertamento, un avviso di rettifica o un atto di recupero per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, l’istanza può essere presentata anteriormente all’impugnazione dell’atto.
In questo caso, l’istanza deve essere proposta entro il termine previsto per la presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Quali sono gli effetti dell’istanza?
La presentazione dell’istanza produce effetti di particolare rilievo sui termini processuali e sui termini di pagamento.
In via generale, il termine per proporre ricorso e quello per il pagamento dell’IVA accertata sono sospesi per novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Tuttavia, nel caso in cui l’istanza sia presentata nei quindici giorni successivi alla notifica di un atto preceduto da contraddittorio preventivo, la sospensione del termine per impugnare è pari a trenta giorni.
Il ricorso comporta rinuncia all’istanza?
Sì. L’impugnazione dell’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria comporta rinuncia all’istanza di accertamento con adesione.
Il contribuente deve dunque valutare con attenzione se coltivare la via della definizione concordata oppure procedere direttamente con il contenzioso tributario.
Entro quando l’Ufficio deve invitare il contribuente?
Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ufficio formula al contribuente l’invito a comparire.
L’invito può essere trasmesso anche telefonicamente o mediante modalità telematiche.
È possibile presentare una seconda istanza?
La disciplina vigente esclude la possibilità di presentare una nuova istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso di accertamento, dell’avviso di rettifica o dell’atto di recupero, qualora il contribuente si sia già avvalso della procedura nelle fasi precedenti.
Domande frequenti sull’accertamento con adesione
Qual è il termine per presentare l’istanza di accertamento con adesione?
Il termine varia in base alla fase procedimentale. In caso di atto non preceduto da contraddittorio preventivo, l’istanza deve essere presentata entro il termine per proporre ricorso. In caso di schema di atto, il termine è di trenta giorni dalla comunicazione.
L’istanza sospende il termine per il ricorso?
Sì. La sospensione ordinaria è di novanta giorni. In alcune ipotesi collegate al contraddittorio preventivo, la sospensione è ridotta a trenta giorni.
L’Ufficio è obbligato a formulare una proposta?
L’Ufficio deve invitare il contribuente al contraddittorio, ma l’esito della procedura dipende dalla concreta possibilità di raggiungere un accordo sulla pretesa tributaria.
Cosa accade se l’accordo si perfeziona?
Con il perfezionamento dell’accertamento con adesione, l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o l’atto di recupero perde efficacia.
Conviene sempre presentare istanza di adesione?
Non necessariamente. La convenienza deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della fondatezza della pretesa fiscale, dell’entità delle sanzioni, delle prove disponibili e delle prospettive di un eventuale giudizio.
Conclusioni
L’articolo 6 del D.Lgs. n. 218/1997, come modificato e vigente dal 13 giugno 2025, conferma la centralità dell’accertamento con adesione quale strumento di dialogo tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
La disciplina rafforza il ruolo del contraddittorio preventivo, individua termini più puntuali e consente una gestione più efficiente delle controversie tributarie.
Per contribuenti, professionisti e imprese, una tempestiva valutazione dell’istanza di adesione può rappresentare un passaggio decisivo per ridurre il rischio fiscale e prevenire un contenzioso oneroso.
