La rottamazione quinquies si colloca in un perimetro applicativo più selettivo rispetto alle precedenti edizioni e rappresenta un intervento strutturale volto a ridurre l’arretrato della riscossione.
L’articolo 23 della bozza di Legge di Bilancio disciplina, infatti, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, consentendo l’estinzione dei debiti mediante il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica o delle procedure esecutive, con esclusione di sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio.
La logica di fondo è profondamente diversa rispetto alla rottamazione quater, che adottava un criterio inclusivo salvo tassative eccezioni, mentre la quinquies opera al contrario: nulla è definibile se non quanto espressamente contemplato dal legislatore.
Tale scelta risponde all’esigenza di evitare sovrapposizioni con procedure ancora efficaci e di limitare la sanatoria a posizioni ormai stabilizzate nel magazzino della riscossione, in cui il recupero coattivo ha prodotto scarsi risultati.
Accanto alla definizione statale, l’articolo 24 introduce un autonomo strumento dedicato ai tributi regionali e locali. Gli enti territoriali, nel rispetto dei principi costituzionali di autonomia finanziaria e capacità contributiva, potranno adottare regolamenti propri per modulare riduzioni o annullamenti di sanzioni e interessi.
Si delinea così una doppia architettura, nazionale e locale, che consente di adattare la definizione agevolata alle peculiarità dei diversi livelli di governo, responsabilizzando gli enti nella gestione dei loro crediti.
Restano comunque da chiarire alcuni profili, tra cui l’effettiva inclusione dell’IMU e degli altri tributi comunali, caratterizzati da discipline dichiarative differenti rispetto alle imposte erariali, nonché la posizione dei debiti verso le Casse previdenziali private che, nella bozza normativa, risultano esclusi.
Il perimetro dei debiti rottamabili è ristretto a tre categorie specifiche: le imposte erariali dovute e non versate, quali IRPEF, IRES e IVA nazionale; i contributi previdenziali INPS a condizione che non derivino da un’attività di accertamento; i tributi locali iscritti a ruolo gestito da AdER, unitamente alle sanzioni amministrative statali limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni.
Sono invece esclusi i debiti per aiuti di Stato dichiarati incompatibili, l’IVA all’importazione, le sanzioni penali e gli obblighi risarcitori, i carichi oggetto di definizioni pregresse correttamente adempiute alla data del 30 settembre 2025, le posizioni derivanti da accertamento, le omissioni dichiarative, nonché le sanzioni relative al quadro RW.
I contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni possono rientrare solo qualora i loro debiti rientrino nelle categorie espressamente ammesse. La procedura è interamente telematica e richiede la presentazione della dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026. L’agente della riscossione, tramite l’area riservata del proprio sito, mette a disposizione i carichi definibili e comunica entro il 30 giugno 2026 l’importo complessivo dovuto e il piano delle scadenze.
Il pagamento dell’unica soluzione o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2026. Il piano rateale è particolarmente ampio e può estendersi fino a 54 rate bimestrali, con scadenze fissate tra il 2026 e il 2035; dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al tasso del 4% annuo. L’adesione comporta la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali, la paralisi delle azioni esecutive non definitive, l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data, la condizione di “non inadempienza” (e, quindi, di “regolarità”) del debitore nell’ambito delle procedure ex articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973 e la condizione di regolarità ai fini del DURC.
In presenza di giudizi pendenti relativi ai carichi da definire, la dichiarazione del contribuente comporta l’impegno a rinunciarvi. Il processo viene sospeso fino al pagamento della prima rata e successivamente estinto, con inefficacia delle sentenze non passate in giudicato. L’efficacia della definizione è subordinata al corretto pagamento: l’omesso o insufficiente versamento dell’unica rata scelta, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata determina la perdita dei benefici, con riattivazione integrale della riscossione.
Possono confluire nella quinquies anche debiti già inseriti nelle precedenti rottamazioni o in procedure di composizione della crisi, salvo quelli della quater regolarmente pagati al 30 settembre 2025.
A cura dell’Avv. Dott. Daniele Giacalone
Fonte: Giornale di Sicilia

