Con la sentenza n. 1099/2025, la CGT di II grado della Lombardia ribadisce che, nonostante l’accentramento della riscossione in ADER, resta essenziale il rispetto della competenza territoriale. È illegittima, pertanto, l’intimazione di pagamento emessa da un ufficio territorialmente incompetente.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con sentenza del 24/04/2025, ha statuito che l’accentramento della funzione di riscossione in un unico ente (ADER) non comporta il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all’articolazione degli uffici dell’ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.
Continuano, pertanto, a trovare applicazione gli artt. 24 e 46 Dpr. 602/1973, con la conseguenza che l’intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall’ ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede.
Dalla applicazione di questo principio, cui la Corte ha inteso uniformarsi, discende la nullità dell’intimazione di pagamento, in quanto emessa da organo territorialmente incompetente.