La Cassazione Civile, con ordinanza n. 32263 del 02/11/2022, ha recentemente ribadito il principio secondo cui, con riferimento al vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell’atto ma costituisce un vizio procedurale che – incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente – determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria, la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell’ordinato progredire delle notificazioni degli atti, destinati (con diversa e specifica funzione) a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest’ultimo un’efficace diritto di difesa1.
- Sul punto si veda anche la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2017 [↩]