Il 20 dicembre 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha reso nota la propria decisione (preliminary ruling) in merito al caso Hamamatsu (C-529/16): in breve, il caso sottoposto al vaglio della CGUE riguarda la possibilità di utilizzare ai fini della rideterminazione del valore in dogana (per il metodo “Transaction Value“) gli aggiustamenti di fine anno in relazione al transfer pricing con effetto retroattivo sulle transazioni infragruppo effettuate nei mesi precedenti.

La Corte ha stabilito che le disposizioni dell’Unione Europea in materia doganale non consentono di recepire, ai fini di una correzione dei valori doganali dichiarati in precedenza al momento delle importazioni, gli aggiustamenti di prezzo (effettuati successivamente alla chiusura dell’esercizio) con valore retroattivo a partire dall’inizio del medesimo periodo di imposta, in quanto tali modifiche (indipendentemente dal fatto che abbiano segno positivo o negativo) non erano state quantificate ex-ante, ovvero al momento della effettuazione originaria delle operazioni1.


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  1. Fonte: Euroconference News, Fiscalità Internazionale, edizione di martedì 13 febbraio 2018 []