Deve essere esclusa la idoneità del solo modello 770 (di dichiarazione delle erogazioni effettuate e delle ritenute operate), a provare l’elemento, da considerare presupposto del reato, del rilascio delle certificazioni, ciò in base al rilievo secondo cui le indicazioni contenute nel modello 770 non sono da sole idonee a provare il fatto del rilascio delle certificazioni, essendo indizio che, se può essere sufficiente in sede cautelare reale a fronte del differente standard dimostrativo richiesto, non lo è pero in giudizio a fronte del canone dell’accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio cristallizzato dall’art. 533 cod. proc. pen., gravando dunque sul pubblico ministero l’onere di ricercare, al fine del raggiungimento della prova richiesta per la configurabilità della fattispecie, elementi ulteriori e diversi (orali, come ad esempio le dichiarazioni dei sostituiti, o documentali) rispetto alla sola dichiarazione modello 770.1.
Con la sentenza n. 175/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. 74/2000 in riferimento alle parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione”.
La Cassazione Penale, con sentenza n. 43238/2022 del 29/09/2022, a chiarito che, poiché l’efficacia della pronuncia di incostituzionalità è retroattiva, i criteri interpretativi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24782 del 2018 trovano applicazione non più solo per i fatti pregressi al d.lgs. n. 158/2015, ma anche per i fatti a esso successivi, e quindi in tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione modello 770, dovendosi comprovare in altro modo il rilascio delle predette certificazioni.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 14/7/2022 la Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24.9.2015 n. 158((Revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11/3/2014 n. 23.)), nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. 74/2000 limitatamente alle parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”, così sostanzialmente ‘sterilizzando’ la modifica introdotta con il d.lgs. 158/2015 che, oltre ad innalzare la soglia di punibilità da € 50.000 ad € 150.000, aveva previsto la possibilità di ricavare la prova dell’avvenuta consumazione del reato anche sulla base di quanto risultasse dalla mera dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. Modello 770) e non, invece e come era richiesto dalla previgente disciplina, sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate ai sostituiti2.